L'etichetta di un vino: come si legge

Venerdì 20 Marzo 2020 16:31

Uno dei modi che abbiamo per decidere quale vino acquistare quando non siamo proprio degli esperti è leggere l'etichetta del vino. In questa breve guida parleremo di etichetta in senso generico, ma queste informazioni possono essere ritrovate nella etichetta di fronte oppure in controetichetta (ovvero l'etichetta sul retro della bottiglia). L'etichetta rappresenta una vera e propria carta d'identità del contenuto di una bottiglia e sopra ci sono riportate informazione importantissime, che devono essere presenti per legge, che ci danno un'idea più chiara di che tipo di vino si tratta e quali sono le sue caratteristiche fondamentali, ma partiamo con ordine.

Quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere presenti sull'etichetta di un vino?

Innanzitutto la legge italiana impone ai produttori presenti sul territorio nazionale di inserire in etichetta alcune informazioni:

  1. L'azienda produttrice/imbottigliatrice 
  2. La denominazione di origine (denominazione di vendita)
  3. La dicitura "Prodotto in Italia"
  4. Il grado alcolico
  5. La presenza di solfiti e altri allergeni
  6. La quantità di vino contenuto nella bottiglia
  7. Il lotto di produzione

Come cita lart. 59 del Reg. 479/2008 l'azienda imbottigliatrice deve essere sempre indicata in etichetta qualora sia diversa dall'azinda produttrice, altrimenti sarà possibile indicare solo il produttore qualora questo rappresenti l'ultimo anello della filiera produttiva. Per lo stesso principio, quando si parla di vini importati è obbligatorio indicare in etichetta il nome dell'importatore invece che dell'imbottigliatore. Per questioni di brevità invece del nome dell'imbottigliatore potrete trovare il codice ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi) unitamente al comune di provenienza dell’imbottigliatore stesso.

La denominazione di vendita deve essere presenti in caratteri piuttosto grandi, almeno doppi rispetto ai caratteri utilizzati per indicare il produttore mentre indicazioni come “vino rosso”, “vino bianco”, “vino rosato” si possono usare solo laddove il prodotti in questione sia sprovvisto di DO (denominazione d’origine) o IG (indicazione geografica). La varietà del vitigno di cui è composto il vino invece è concessa solamente per i vitigni internazionali definiti appunto 'varietali' e sono i seguenti:

  • Cabernet Franc
  • Cabernet Sauvignon
  • Cabernet
  • Chardonnay 
  • Merlot
  • Sauvignon 
  • Syrah

L’art. 60 del Reg. 607/2009 e l’art. 10 del D.M. 23 dicembre 2009 dettano poi ulteriori disposizioni in merito all’utilizzo di indicazioni descriventi il vino, quali frizzante/spumante, o dolce/amabile. per sapere quale è l'indicazione giusta si fa riferimento al residuo zuccherino del vino: si potrà indicare come “secco” il vino che abbia fino a 40 grammi di zuccheri residui per litro, “amabile” quello che ne abbia da 40 a 100g/l e “dolce” quello che ne abbia oltre i 100 g/l. Diversamente, per i vini frizzanti si indicherà come “secco” il vino che abbia residui di zucchero da 0 a 15 g/l, “abboccato” quello che ne abbia da 12 a 35 g/l, “amabile da 30 a 50 g/l e infine “dolce” quello che ne abbia più di 45 g/l.

Il paese di provenienza del vino, a norma dell’art. 55 Reg. 607/2009, è uno dei requisiti imprescindibili e che non possono mai mancare nell’etichetta di un vino. Pertanto su ogni etichetta di vino italiano è obbligatoria la dicitura: 'PRODOTTO IN ITALIA'.

Il volume nominale, cioè la quantità di vino presente in bottiglia, è un'altra indicazione obbligatoria che si deve trovare in etichetta e la legge prevede la possibilità di esprimerlo alternativamente in litri, centilitri o millilitri, espresse in maniera categorica e inderogabile attraverso gli acronimi “l”, “cl”, “ml”. Ecco alcuni esempi di come può essere espresso il volume nominale in etichetta, tutti a norma di legge:

  • 750 ml ℮
  • Contenuto 750 ml ℮
  • Net content 750 ml ℮
  • Cont. 75 cl ℮
  • Net. Cont. 75 cl ℮

Il grado alcolico è anch'esso da trovarsi obbligatoriamente in etichetta. L’art. 54 del Reg. 609/2009 prevede l’obbligo di far seguire al volume del titolo alcolometrico ( che può essere espresso con “titolo alcolometrico effettivo”, "alcool effettivo” o “alc.”) il simbolo " % Vol.".

Un'altra dicitura importante che non deve essere mai dimenticata in etichetta è l'indicazione della presenza di allergeni. I solfiti fanno parte di questa categoria di conservanti, pertanto in etichetta devono essere indicati con la formula "contiene solfiti". Non sempre, però, sussiste l’obbligo di indicare i solfiti, giacché anche in questo caso la legge prevede dei limiti di tollerabilità: se il vino in oggetto contiene una quantità di solfiti inferiore ai 10 mg/l secondo analisi chimiche svolte da un laboratorio certificato, allora il produttore è esente dell'indicarne la presenza in etichetta. Per questo motivo è bene ricordare la differenza tra vino senza solfiti e senza solfiti aggiunti.

Il lotto di produzione è un'altra informazione importantissima che deve per legge essere presente in etichetta poichè garantisce la tracciabilità del prodotto: in caso di necessità di ritiro del prodotto dal mercato per qualsivoglia motivo infatti, il lotto di produzione presente in etichetta garantisce il riconoscimento delle bottiglie da ritirare a favore di quelle che invece rimangono idonee al consumo. Il lotto infatti indica un insieme di bottiglie prodotte e/o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Diciture facoltative indicate nelle etichette dei vini

Le etichette dei vini possono essere completata da indicazioni facoltative. Per esempio, i vini DOP (Denominazione di Origine Protetta, menzione europea che comprende i vini italiani DOC e DOCG), possono riportare in etichetta alcune diciture:

  • " Riserva", utilizzabile per quei vini sottoposti a un invecchiamento più lungo rispetto allo stesso vino che non può avere questa menzione. L’invecchiamento non deve essere inferiore a due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi, un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (metodo Martinotti o Charmat) e tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia;
  • " Superiore ", per i vini con caratteristiche migliori delle semplici Doc: condizioni climatiche favorevoli consentono di produrre uve con un tenore di zucchero più elevato e, quindi, un vino con una maggiore gradazione alcolica;
  • Classico" , riservata a quei vini prodotti nella zona di più antica tradizione all’interno del territorio in cui si può produrre quella determinata Doc.